Il tasso alcolemico
Affinché lo stato di ebbrezza sia penalmente sanzionabile ai sensi del Codice della strada, l'ordinamento italiano ha stabilito che il tasso di alcolemia debba superare il valore di 0,5 g/l (vedi: Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza).
Le modalità di accertamento del superamento del tasso alcolemico
L'accertamento del superamento del tasso alcolemico avviene, generalmente e secondo quanto previsto dalla normativa di legge, attraverso le analisi del sangue o, nell'immediatezza, attraverso un esame strumentale svolto con un apposito apparecchio, denominato etilometro, nel quale il soggetto sottoposto ad accertamento è tenuto a espirare e che è in grado di misurare la quantità di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell'aria. L'accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l'una dall'altra.
La giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto, in determinati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l'irascibilità, l'incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l'incapacità di parlare, etc.
Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza
Le sanzioni penali e amministrative in caso di guida in stato di ebbrezza, nel corso degli ultimi anni notevolmente inasprite, variano a seconda del tasso alcolemico accertato. In ogni caso, tuttavia, è prevista una decurtazione di dieci punti dalla patente.
Categorie sottoposte a sanzioni più aspre
I conducenti di età inferiore ai 21 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di tre anni o siano conducenti professionali e stiano svolgendo la propria attività non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche, neanche in modica quantità.
Per questi soggetti, la guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l comporta un'ammenda da euro 168 a euro 672 e la decurtazione di cinque punti sulla patente; quella con tasso compreso tra a 0,5 e 0,8 g/l comporta una sanzione aumentata di 1/3 rispetto a quella ordinaria, la guida con tasso compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o superiore a 1,5 g/l comporta un aumento delle sanzioni ordinarie da 1/3 alla metà.
Solo per i conducenti di autobus, autoarticolati, autosnodati, veicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto o veicoli destinati al trasporto merci con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, inoltre, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la revoca della patente. Per le altre categorie, la revoca si ha solo in caso di recidiva nel corso del triennio.
Il conducente di età inferiore a 18 anni e con tasso alcolemico maggiore di zero, può conseguire la patente di guida solo al compimento del diciannovesimo o del ventunesimo anno di età, a seconda che il tasso alcolemico accertato sia inferiore o superiore a 0,5 g/l.
Incidente stradale provocato da chi è in stato di ebbrezza
Inoltre, se l'incidente è causato da persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida gli verrà revocata.
La legge prevede infine che se all'incidente stradale consegua la morte di terze persone, lo stato di ebbrezza del conducente costituisce un'aggravante dell'omicidio colposo.
Di Valeria Zeppilli
Avvocato e dottore di ricerca in Scienze giuridiche, dal 2015 fa parte della redazione di Studio Cataldi -- Il diritto quotidiano. Collabora con la cattedra di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto delle relazioni industriali dell'Università 'G. D'Annunzio' di Chieti - Pescara.